martedì 2 marzo 2010

Cenni giuridici sulle BCC

Vedremo ora come è nata e come si è la sviluppata la giurisprudenza intorno al tema della società cooperativa e più direttamente sulle BCC.

L’ingresso del fenomeno cooperativo nell’ordinamento giuridico italiano è avvenuto oltre un secolo fa, precisamente con il Codice di Commercio del 1882. Va detto però che in quel testo normativo non si faceva ancora riferimento alla mutualità delle cooperative e si provvedeva a differenziarle dalle altre società prendendo a base la variabilità del capitale sociale delle prime

E’ solo con l’approvazione del Codice Civile del 1942 che si stabilisce che lo scopo mutualistico rappresenta l’elemento distintivo più importante delle cooperative rispetto alle altre società. A proposito di ciò si disse incisivamente che lo scopo mutualistico è il pilastro di natura funzionale su cui poggiava la disciplina giuridica delle cooperative

Nel Codice esse vengono così regolate nel Titolo VI del Libro del Lavoro, dove, l’art. 2511 dispone:<< Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, secondo comma e all’art. 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile >>( articolo così modificato dall’art. 10, comma 1°, L. 23 luglio 2009 n. 99). Lo scopo mutualistico è ribadito subito dopo dall’art. 2515, comma 2°, Cod. civ., che a sua volta recita:<< L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico>>.

E’ dunque nella mutualità, vero e proprio presupposto legale di questa forma organizzativa, che, normalmente, s’individua il carattere essenziale della cooperativa. Ad esso s’impressero due caratterizzazioni: con la prima si disse che sussisteva scopo mutualistico allorquando i soci della cooperativa fossero mossi dall’obbiettivo di diventare utenti diretti dell’attività economica svolta dalla loro società; con la seconda si affermò che vi era altresì scopo mutualistico quando la maggior parte dell’attività della cooperativa era svolta con i soci. I due momenti appena descritti venivano spesso accostati ad altre definizioni in cui si suddistingueva lo scopo mutualistico. A proposito della prima delle due caratterizzazioni si parlava di scopo astrattamente mutualistico mentre con riferimento alla seconda si utilizzava lo scopo concretamente mutualistico.

Va detto che la successiva legislazione ha travolto entrambi questi punti.

Con più diretto riferimento alle BCC occorre ricordare che la loro prima timida apparizione nell’ordinamento giuridico italiano risale al 1887 (nell’ambito della disciplina del credito agrario). Ma è solo nel 1932 che viene varata la prima regolamentazione organica. Benché, in ogni caso, non si parlasse di scopo mutualistico, il più utilizzato fra gli Statuti di BCC era quello elaborato da don Luigi Cerutti uno dei pionieri del credito cooperativo italiano che stabiliva che questo tipo di cooperative dovessero esercitare la loro attività soltanto con i soci.

Con la L. 6 giugno 1932 n. 656 venne stabilito che ciascuna banca dovesse essere composta da almeno l’80% di agricoltori e artigiani, avere per oggetto reale l’esercizio del credito agrario, impiegare le risorse disponibili per attività attinenti l’agricoltura, preferibilmente dei soci, e infine operare solo nel Comune ove aveva la sede.

Altre leggi che incisero sulla nozione di scopo mutualistico furono il r.d. 26 agosto 1937 n. 1706 (TUCRA) e poi la L. 4 agosto 1955 n. 707.

Venendo al diritto vigente, esso è segnato dal d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che abrogò il TUCRA e prevalse sulla disciplina codicistica dettata dagli artt. 2511 e segg.

In questi ultimi articolati normativi, ai fini del presente lavoro, emerge che la compagine sociale deve essere costituita solo da soci cooperatori che devono risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio competente della banca stessa (art. 34, comma 2°, T.U.B.).

E’ dunque grazie al diritto bancario che il “territorio di competenza” diventa il fondamentale precetto di congiunzione tra impresa bancaria e mutualità.